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Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni
fiscali ed economiche

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È stato approvato un decreto-legge che ha come finalità quella di evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, introdotte, in particolare, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, con il decreto Rilancio ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

NOVITÀ

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 11 novembre 2021, n. 157, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, che introduce una nuova misura di controllo sui bonus edilizi “ampliati” con la decretazione d’urgenza, varati a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19.

Al fine di contrastare possibili abusi con danni per l’Erario, sono introdotti maggiori controlli in materia di cessione del credito o sconto in fattura, con l’estensione anche alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”.

Attenzione

Le nuove disposizioni sono operative dal 12 novembre, giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. del decreto-legge in commento; l’Agenzia delle Entrate, a tale proposito e come vedremo, ha modificato i relativi modelli.

OPZIONE PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO

Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. superbonus).

Come previsto dall’art. 121, del decreto Rilancio, modificato dalla legge di bilancio 2021, i soggetti che:

negli anni 2020, 2021 e 2022 sostengono spese per gli interventi ammessi al superbonus;

negli anni 2020 e 2021 effettuano spese per gli ulteriori interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI E CESSIONI DEI CREDITI

Il decreto-legge in commento prevede che, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, è disposto che, in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia (artt. 121 e 122 del decreto Rilancio) che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle agevolazioni in commento, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti:

  1. dagli artt. 31 e seguenti (Accertamenti e controlli) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  2. dagli artt. 51 e seguenti (Accertamenti e riscossioni) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri suindicati e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle Entrate procede con un atto di recupero.

Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero, a pena di decadenza, è effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Le attribuzioni in commento spettano all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita a un’articolazione della medesima Agenzia, individuata con provvedimento del Direttore.

NUOVI MODELLI PER LE COMUNICAZIONI ALLE ENTRATE

Con il Provvedimento delle Entrate n. 312528 del 12 novembre 2021, sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 12 novembre in poi, anche se relativi a spese sostenute in precedenza.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione degli artt. 119 e 121 del decreto Rilancio, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, il richiamato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020, rimandando a un successivo provvedimento l’approvazione delle specifiche tecniche per l’invio del modello tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, sono state approvate le suddette specifiche tecniche e la nuova versione del modello di comunicazione.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 luglio 2021, sono state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle opzioni e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate, allo scopo di tenere conto di nuove disposizioni, che hanno modificato gli interventi previsti nel decreto Rilancio.

Attenzione

Allo scopo di tenere conto delle novità introdotte dal decreto Antifrode, con il provvedimento del 12 novembre 2021 delle Entrate sono apportate le modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e sono approvati:

il nuovo modello di comunicazione delle opzioni;

le relative istruzioni per la compilazione;

le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate.

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