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Composizione negoziata e ruolo dell’esperto “facilitatore”

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È stata introdotta con la “composizione negoziata” un’ulteriore modalità per definire anticipatamente lo stato di difficoltà economico-finanziaria in cui le imprese possono ritrovarsi. I vantaggi recati dalla disciplina di siffatto strumento non possono essere trascurati da imprese e professionisti.

ADEMPIMENTO

Nonostante il legislatore abbia sospeso l’entrata in vigore del Codice della crisi, rinviandola al 2022, gli imprenditori hanno dovuto, comunque, attivarsi dal 16 marzo 2019, affinché risultino in linea con gli obblighi prescritti in merito agli adeguati assetti aziendali: gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva hanno, difatti, l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, volto anche alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi di impresa e il recupero della continuità aziendale (art. 2086 c.c.).

In cosa consiste

Il legislatore, come già anticipato, ha rinviato al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che avrebbe dovuto dispiegare i suoi effetti a partire dal 1° settembre 2021. Inoltre, sono stati differiti i termini delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023. Tali rinvii non esonerano, tuttavia, dal rispetto di quanto prescritto dalle norme in vigore, che prescrivono che sia assicurata la continuità aziendale mediante una verifica costante, che sia in grado di anticipare lo stato di crisi o di insolvenza.

NOVITÀ

Nel caso in cui l’imprenditore (autonomamente ovvero su segnalazione degli organi di controllo) riscontri di non essere nella posizione di assicurare la continuità aziendale, deve senza indugio correre ai ripari anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dal legislatore; tra questi la composizione negoziata della crisi di impresa (D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in vigore dal 25 agosto 2021).

In cosa consiste

La “composizione negoziata della crisi” rappresenta uno strumento di ausilio alle imprese in difficoltà ed è finalizzata al loro risanamento; potrà essere attivata solo se, secondo l’ente camerale, sussistono i requisiti per il risanamento dell’impresa.

La composizione negoziata mira al risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa.

Si tratta di uno strumento di natura volontaria e stragiudiziale, che si caratterizza, tra le altre cose, per il fatto che all’imprenditore viene affiancato un esperto, terzo e indipendente, munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori, necessarie per il risanamento dell’impresa.

Costituisce una misura innovativa, che offre alle aziende percorsi più accessibili, rapidi e meno costosi (si pensi, ad esempio, che non necessita della figura dell’asseveratore, che la parcella dell’esperto è già stabilita dal decreto-legge), volta alla ristrutturazione o al risanamento aziendale, scongiurando, così, la degenerazione verso il dissesto che porta al fallimento. Un intervento importante, soprattutto in un’epoca storica in cui le imprese sono duramente provate dalla crisi economica generata dalla pandemia.

SOGGETTI INTERESSATI

Potranno ricorrere al nuovo istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa” gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tanto da rendere probabili la crisi o l’insolvenza.

L’art. 17 disciplina la procedura di composizione negoziata da parte degli imprenditori commerciali e agricoli “sotto soglia”, ovvero imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento:

attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;

ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro;

debiti di ammontare non superiore a 500.000 euro, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.

PROCEDURE

L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabili la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

L’art. 15 assegna all’organo di controllo societario il compito di segnalare per iscritto agli amministratori la sussistenza dei presupposti per accedere alla nuova procedura negoziata, dando loro un termine massimo di 30 giorni per riferire sulle iniziative intraprese: l’omessa segnalazione da parte dell’organo societario di controllo è valutata ai fini della responsabilità ai sensi dell’art. 2407 c.c.

Questo nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà è un percorso di composizione esclusivamente volontario ed è caratterizzato da assoluta riservatezza. Per aderirvi occorre accedere a una piattaforma telematica e, come detto, l’imprenditore viene affiancato da un esperto.

Lo scorso 28 settembre è stato emanato il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia cui era stato demandato il compito di istituire una “piattaforma telematica nazionale” accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese e dei professionisti dallo stesso incaricati attraverso il sito istituzionale di ciascuna CCIAA (art. 3), nella quale saranno resi disponibili sia il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (sez. I del decreto dirigenziale), sia una lista di controllo particolareggiata (cd. check list), adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza (sez. II del decreto dirigenziale). La Sezione III del decreto emanato consegna il Protocollo di conduzione della composizione negoziata, rappresentato come “declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel Decreto-legge”, arricchita, inoltre, dalle “migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti”.

Il ruolo dell’esperto

L’esperto designato deve essere un professionista del settore, munito, quindi, di specifiche competenze, e deve essere, al contempo, terzo e indipendente. Il compito che deve svolgere è quello di agevolare le trattative con i creditori, necessarie per il risanamento dell’impresa. In particolare, l’esperto avrà la funzione di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

La presenza dell’esperto non ha lo scopo e la funzione di sostituire l’imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate, ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa e a rassicurare i creditori e le altre parti interessate. La figura terza e indipendente dell’esperto, chiamato a verificare costantemente la funzionalità e utilità delle trattative rispetto al risanamento e l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, conferisce alle trattative un elevato livello di sicurezza ed elimina il dubbio sull’esistenza di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte. La competenza nelle tecniche di facilitazione richiesta all’esperto agevolerà lo svolgimento di tali funzioni.

Al fine di individuare i professionisti che hanno le competenze richieste ad assumere il ruolo di esperto negoziatore il D.L. n. 118/2021 prevede che presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione sia formato l’elenco degli esperti, individuando i soggetti in possesso di una specifica formazione.

In sede di conversione del decreto, tuttavia, sono stati ampliati i requisiti richiesti per l’inserimento nel suddetto elenco degli iscritti all’albo dei commercialisti che, a differenza di quanto previsto ab origine, vengono sostanzialmente “parificati” agli avvocati.

Per entrambe le categorie professionali è richiesto, oltre all’iscrizione al proprio albo da almeno 5 anni, anche l’onere di documentare le esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa. Restano fermi, invece, i requisiti per l’iscrizione dei consulenti del lavoro e per coloro che, pur non essendo iscritti in albi professionali, presentano una particolare “esperienza” in materia di crisi d’impresa.

Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

Accettato l’incarico, l’esperto convoca l’imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell’impresa e svolge la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test disponibile on line. Qualora l’imprenditore abbia allegato alla domanda il test on line, l’esperto lo esamina, correggendolo quando ne ravvisa l’esigenza. Qualora l’imprenditore non lo abbia allegato, l’esperto provvede alla sua compilazione insieme all’imprenditore.

Attenzione

L’esito del test on line è indicativo e l’esperto lo valuta, tenendo conto di tutti gli elementi informativi dei quali dispone. Qualora l’esperto ravvisi, diversamente dall’imprenditore, anche a seguito dei primi confronti con i creditori, la presenza di uno stato di insolvenza, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre, però, che l’esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, l’apertura delle trattative, perché dovranno essere valutate sulla base dell’effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell’azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito.

In qualunque momento l’esperto reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, è tenuto a darne notizia all’imprenditore e al Segretario generale della Camera di commercio competente, perché venga disposta l’archiviazione del fascicolo.

Più nel dettaglio. Quando l’esito del test on line indica che il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative che si intendono adottare in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa (iniziative industriali, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese), l’esperto, prima di sciogliere la propria riserva, compie gli opportuni approfondimenti, esaminando il piano di risanamento.

In ogni caso, qualora l’esperto reputi che il risanamento possa avere luogo in via indiretta attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa, dovrà tenere conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall’imprenditore o da terzi, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c., e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori.

Inoltre, in qualunque momento, nel corso dello svolgimento dell’incarico, l’esperto ravvisi che non sussista o che sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento dell’impresa, anche in via indiretta attraverso la cessione dell’azienda o di suoi rami, redige una relazione che inserisce nella Piattaforma telematica e comunica all’imprenditore; in caso di misure protettive e cautelari, la trasmette al Tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico, affinché questo possa pronunciarsi sulla conferma degli effetti e in ogni caso dichiararne la cessazione.

Misure protettive

Con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva domanda, presentata attraverso la piattaforma telematica, l’imprenditore può domandare l’applicazione di misure protettive del patrimonio. L’istanza di applicazione delle misure viene pubblicata nel Registro delle imprese e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono:

acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore;

iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, inoltre, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

Dopo l’adozione delle misure protettive, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

DECORRENZA

Il nuovo istituto potrà essere adottato a partire dal 15 novembre 2021.

Indipendenza dell’esperto per il futuro

L’esperto verifica l’indipendenza e accetta l’incarico entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della propria designazione, valutando di essere in possesso delle specifiche competenze occorrenti in aggiunta a quella generale (per esempio, con riferimento al settore in cui opera l’impresa o alla struttura della stessa, alla complessità delle questioni che emergono dalla documentazione depositata, o alla localizzazione delle sedi operative in Italia e all’estero) e la sua disponibilità di tempo, avendo riguardo alla complessità e alle dimensioni dell’impresa e alla propria organizzazione, inserisce nella Piattaforma telematica la comunicazione dell’accettazione dell’incarico e la trasmette all’imprenditore, via posta elettronica certificata. Al fine di garantire l’indipendenza dell’esperto nel corso delle trattative, è stabilito che colui che ha svolto l’incarico di esperto non intratterrà, successivamente all’archiviazione della composizione negoziata, rapporti professionali con l’imprenditore, se non siano decorsi almeno due anni dall’archiviazione.

( Articolo di Paolo Parisi e Paola Mazza pubblicato su “Ipsoa Inform@mail” )

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Composizione negoziata e ruolo dell’esperto “facilitatore”

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