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Bonus edilizi e compensi professionali: i pagamenti effettuati in prossimità della fine del 2021

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I pagamenti effettuati in prossimità della fine dell’anno nascondono numerose insidie. Pertanto, laddove è possibile, sarebbe bene evitare questa prassi potendosi verificare un disallineamento temporale tra il soggetto che dispone il pagamento e il soggetto che lo riceve. Un eventuale ritardo nell’addebito della somma potrebbe determinare sgradite soprese ai contribuenti.

Si consideri, ad esempio, il bonus facciate. La Legge di Bilancio 20222, attualmente al vaglio della Camera, ha prorogato la relativa detrazione fino al 31 dicembre 2022, ma il beneficio risulta ridotto dal 90 al 60 per cento.

In questo caso, la maggior parte dei contribuenti, anche nelle more dell’esecuzione dei lavori, stanno procedendo ad anticipare il pagamento entro la fine dell’anno con l’intento di conservare il diritto alla detrazione “piena”. Nell’ipotesi di sconto in fattura, fino a concorrenza dell’importo detraibile, il pagamento dovrà essere effettuato nella misura residua del 10 per cento. L’impresa, però, sarà obbligata a fatturare l’importo integrale dei lavori evidenziando all’interno della fattura emessa, l’importo dello sconto ed il “netto a pagare”.

Il contribuente, però, laddove effettuasse il pagamento del dovuto in prossimità della data del 31 dicembre rischierebbe di perdere il diritto alla detrazione nella misura del 90 per cento. Si consideri, ad esempio, il caso in cui il contribuente impartisca l’ordine alla banca di effettuare il pagamento in data 31 dicembre con valuta in pari data.

Tale condizione non garantirebbe la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 90 per cento. La data di valuta è valida esclusivamente al fine del computo degli interessi bancari. Il pagamento, invece, si considererà effettivamente eseguito solo allorquando il contribuente perde la disponibilità della somma di denaro sul conto corrente. In considerazione della festività del 1° gennaio, il pagamento si considererà realmente effettuato in coincidenza con la prima data successiva non festiva, quindi in data 2 gennaio 2022. In tale ipotesi, quindi, il contribuente potrà beneficiare della detrazione nella misura ridotta del 60 per cento.

I pagamenti effettuati a “cavallo” dell’anno possono determinare criticità anche con riferimento ai compensi professionali ove soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Si consideri, ad esempio, una società che abbia impartito l’ordine di pagamento all’istituto di credito in data 30 dicembre. In tale ipotesi potrebbe verificarsi che il soggetto disponente, tenuto ad operare la ritenuta d’acconto e a certificare il compenso professionale corrisposto, perda la disponibilità della somma di denaro sul conto corrente entro l’ultimo giorno dell’anno 2021.

Invece, il professionista potrebbe ricevere l’accredito dei compensi in data 2 gennaio del successivo anno 2022.

Gli esercenti arti e professioni sono tenuti a dichiarare i compensi percepiti in base al principio di cassa. Nell’esempio, il professionista dichiarerà il compenso percepito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.

L’impresa, però, considererà effettuato il pagamento nel precedente anno 2021 rilasciando al professionista la CU/2022 (relativa al periodo d’imposta 2021). Tale disallineamento temporale potrebbe far scattare un controllo di tipo fiscale, ma i due soggetti, sostituto d’imposta e il professionista avrebbero agito correttamente.

Per tali ragioni è dunque opportuno evitare i pagamenti in prossimità della fine dell’anno in modo da eliminare alla radice i descritti disallineamenti temporali, che sono spesso all’origine di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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