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Da semplificato a forfait

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Requisiti 2021

– Incassi 2020 inferiori a 65mila euro

– Erogazioni a dipendenti e Co.co.co nel 2020 non superiori a 20mila euro di retribuzione (non rilevano i compensi per prestazioni occasionali)

– Redditi 2020 da lavoro dipendente, pensione o Co.co.co. non oltre i 30mila euro (non rilevano i compensi occasionali)

– Divieto di possesso al 31 dicembre 2020 di quote di partecipazioni (neppure simboliche) in società di persone, Srl trasparenti, imprese familiari o associazioni tra professionisti

– Divieto di controllo (diretto o indiretto) di Srl che svolgano attività sovrapponibili con quelle svolte dal professionista (ad esempio elaborazione dati contabili) a meno che non vi sia stata nel 2020 alcuna fattura emessa dal professionista alla società

Vantaggi

– Imposta sostitutiva pari al 15% al posto delle aliquote marginali Irpef

– Si può passare dalla fatturazione elettronica a quella cartacea anche se, mantenendo la fatturazione elettronica, si guadagna un anno nel termine decadenziale per la notifica degli accertamenti

– Non cambia il criterio di determinazione del reddito che resta quello di cassa

– Non si è più tenuti alla redazione e conservazione delle scritture contabili bensì alla sola numerazione progressiva e conservazione delle fatture emesse e ricevute che potranno anche non essere scaricate dallo Sdi ma consegnate dal cedente/prestatore

– Non si applica più l’Iva sulle fatture emesse

– Non si è più sostituto d’imposta per cui non si espone più la ritenuta sulle fatture emesse e non la si opera su quelle ricevute

– Si rettifica la detrazione Iva ex art. 19/bis Dpr 633/72 con eventuale versamento di quanto dovuto entro il 16/03/2021

Quando cambiare

– Passaggio sempre possibile trattandosi di due regimi naturali (risoluzione n. 64/E/2018) anche se esiste, proprio per i lavoratori autonomi, una risposta ad interpello (n. 107/2019) che pare mettere in dubbio questa conclusione, basandosi su argomenti poco convincenti

A cosa fare attenzione

Ad altri redditi soggetti a tassazione ordinaria (dipendente, diversi, fondiari, ecc..) e alle spese detraibili o deducibili. Se sono alte potrebbe essere più conveniente fiscalmente restare nel regime semplificato

Se si intende usufruire del superbonus 110% per lavori edilizi nel 2021, meglio restare nel regime semplificato per portare in detrazione dall’ Irpef queste spese.

(Articolo pubblicato su “Il Sole 24Ore”)

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