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Bonus beni strumentali: utilizzabile anche dopo i tre anni

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Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, così come rivisto dalla recente L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che ha sostituito a partire dall’esercizio 2020 i precedenti super/iper-ammortamento, rappresenta sicuramente il credito d’imposta più facilmente fruibile al momento.


Nessuna necessità di istanza preventiva, obbligo di perizia solo per investimenti che superano i 300.000 euro e che rientrino nell’industria 4.0, requisiti documentali facilmente integrabili in caso di errore, sono tutte caratteristiche che rendono l’agevolazione particolarmente allettante.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97, (codice tributo “6935” relativamente al credito d’imposta per i beni “ordinari”, “6936” per i beni materiali “4.0” e “6937” per i beni immateriali “4.0”; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13.1.2021 n. 3), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, e spetta, in linea generale, per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo.


Ricordo che al contrario spetta in un’unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori, pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano investimenti in beni materiali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021 e per i soli soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni materiale e anche immateriali “ordinari” (art. 1 co. 1059 e 1059-bis della L. 178/2020, modificato dall’art. 20 del DL 73/2021).


Il passaggio dalla vecchia agevolazione, consistente in una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile, alla nuova, caratterizzata da un credito d’imposta, non aveva comportato inizialmente il mantenimento del medesimo vantaggio fiscale, ma lo aveva tuttavia reso maggiormente fruibile. L’adeguamento delle aliquote operato dalla recente Legge di Bilancio ha ripristinato il vantaggio fiscale per i soli investimenti effettuati nel 2021, mentre a partire dal 2022 il credito tornerà ad essere leggermente meno conveniente rispetto ai vecchi super/iperammortamento come mostrato nelle tabelle in calce.


D’altro canto, mentre la vecchia agevolazione dell’ammortamento, in assenza di base imponibile nell’anno risultava totalmente inutile in quanto non poteva essere recuperata negli esercizi futuri, al contrario, i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021, in assenza di debiti da abbattere nell’anno potranno essere utilizzati negli anni successivi, e non solo nel triennio di utilizzo del credito ma anche oltre i tre anni. Il limite triennale posto dalla norma individua, infatti, un tetto massimo al credito utilizzabile in compensazione nel singolo anno, ma non istituisce un limite temporale oltre il quale non sia possibile utilizzare il credito eventualmente residuo.


Un altro vantaggio del nuovo credito d’imposta consiste nella possibilità di anticipare e velocizzare la fruizione del beneficio fiscale, considerato che il triennio all’interno del quale utilizzare il credito è generalmente più breve della maggior parte dei periodi di ammortamento dei beni e considerato pure che è possibile utilizzarlo già a partire dall’anno di entrata in funzione del bene o di interconnessione e non più nell’anno successivo.


Di seguito l’illustrazione schematica del vantaggio fiscale connesso in caso di investimento in un bene strumentale materiale ordinario di €100.000, in caso di adozione del vecchio superammortamento, di credito d’imposta per beni strumentali in essere fino al 31 dicembre 2021 e in caso di credito d’imposta in vigore dal 1° gennaio 2022.

tabella


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