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Con industria 4.0 mini sconti per gli studi dai pc alle stampanti

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Credito d’ imposta. Bonus retroattivo dal 16 novembre 2020 utilizzabile solo in compensazione in F24 Fino a fine 2021 vale il 10 %, ma sale al 15% per beni It destinati agli smart worker. Nel 2022 scende al 6%.

Anche i professionisti rientrano tra chi può usufruire del credito di imposta Industria 4.0 per i propri investimenti in beni strumentali nuovi. Attenzione però il bonus vale solo con riferimento ai beni ordinari, diversi cioè da quelli interconnessi.


Il credito è quello introdotto dalla legge 178/2020 con i commi 1051 e seguenti che spetta a fronte dell’acquisto di beni strumentali (con esclusione dei veicoli, dei beni che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, di fabbricati e costruzioni nonché di alcuni beni gratuitamente devolvibili di imprese che operano in specifici settori).


Anche se l’incentivo è di portata limitata vale la pena di analizzarlo in dettaglio, soprattutto perché è retroattivo e di facile gestione.


I beni agevolabili Gli investimenti agevolabili possono essere ricompresi in tre gruppi, caratterizzati da una diversa misura del credito spettante, da un diverso limite di spesa e (in alcuni casi), un diverso arco temporale per effettuare l’investimento.


In particolare, il credito spetta:

– per l’acquisto dei beni materiali ad elevato contenuto tecnologico compresi nell’allegato A della legge 232/2016 (commi 1056 e 1057, legge 178/2020);

– per l’acquisto dei beni immateriali ad elevato contenuto tecnologico compresi nell’allegato B della legge 232/2016 (comma 1058, legge 178/2020);

– per l’acquisto di beni materiali e immateriali diversi da quelli compresi negli allegati A e B dei punti precedenti (commi 1054 e 1055, legge 178/2020).


Il credito di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni. I professionisti, quindi, possono beneficiare del credito di Industria 4.0 per l’acquisto di beni generici: ad esempio, un computer, una stampante o altre macchine di ufficio, compresi quelli sotto i 516,46 euro. Lo ha confermato anche la circolare 9 varata lo scorso 23 luglio che ha però ricordato come anche i professionisti debbano rispettare le regole sulla sicurezza sul lavoro ed essere in regola con i versamenti previdenziali.

La misura Per gli investimenti di beni generici effettuati nel periodo dal 16 novembre del 2020 al 31 dicembre del 2021, il credito di imposta spetta in misura pari al 10% del costo nel limite massimo di due milioni di euro per i beni materiali e un milione di euro per quelli immateriali.

Se l’investimento riguarda strumenti e dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile, la misura del credito è aumentata al 15 per cento.


Per gli investimenti effettuati nel periodo dal primo gennaio del 2022 e fino al 31 dicembre del 2022, il credito spetta invece nella misura unica del 6 per cento. In entrambe le finestre temporali, è possibile concludere l’investimento entro il 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno l’ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.


Gli adempimenti Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo (riportabili negli anni successivi), a decorrere dall’ anno di entrata in funzione dei beni.


Ad esempio, nel caso di acquisto di un bene a luglio 2021, già da questo momento il credito e utilizzabile. Per i contribuenti che hanno compensi inferiori a 5 milioni di euro, come i professionisti, ad esempio, il credito può essere utilizzato in un’unica quota. I contribuenti che hanno compensi superiori a 5 milioni di euro possono utilizzare in un’unica soluzione solo il credito derivante dall’ investimento in beni materiali (non quello relativo ai beni immateriali).


Per fruire legittimamente del credito, oltre ovviamente al rispetto dei requisiti di legge, è necessario conservare, ai fini di eventuali successivi controlli, tutta la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese.


Sulle fatture di acquisto deve esserci il riferimento ai “commi 1054 – 1058 della Legge 178/2020”. In assenza, è possibile sanare l’errore con una scritta indelebile sul documento cartaceo o con un’integrazione elettronica da unire all’originale.


Attenzione, infine, al meccanismo di recapture: se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso, il credito d’ imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’ originaria base di calcolo il relativo costo. L’ eventuale credito già utilizzato deve essere versato entro il termine del versamento delle imposte dell’anno in cui si verifica la perdita del beneficio, senza sanzioni e interessi.

( Articolo di Alessandra Caputo pubblicato su “Il Sole 24Ore” )

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