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Bonus investimenti e bonus sud: nodi da sciogliere sul cumulo

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La risoluzione 68/E dell’Agenzia delle Entrate, recentemente rilasciata, in merito all’istituzione dei codici per la compensazione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 rientranti nel PNRR, ha confermato una serie di dubbi e preoccupazioni che già aleggiavano tra gli operatori del sistema.



Innanzitutto, appare in maniera evidente dalla lettura della risoluzione che tutti i crediti relativi a beni capitali, ricerca e sviluppo e formazione 4.0 rientreranno nel PNRR, in quanto da esso finanziati. Pertanto, le misure agevolative che attualmente sono disciplinate:

  • dall’articolo 1, commi 189-190, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard);
  • dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese);
  • dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0), saranno parte del progetto Investimento 1: Transizione 4.0 del Piano Nazionale

  • Le uniche esclusioni dal finanziamento del PNRR saranno rappresentate:

  • dal credito per investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” (il credito per beni immateriali ordinari invece si);
  • dal credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno ai sensi dell’art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020;
  • nonché il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per le regioni del sisma centro Italia ai sensi dell’art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020.

L’inclusione di tali forme agevolative all’interno del PNRR pone sotto gli occhi di tutti una criticità rilevante, ossia la cumulabilità con le altre agevolazioni già a partire dal 2021.

La nefasta circolare n. 21 del ministero dell’Economia dello scorso 14 ottobre ha infatti esplicitato un divieto assoluto per tutte le agevolazioni rientranti nel PNRR, ossia l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento. In pratica, come richiesto dall’art. 9 del Reg. UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 (richiamato dalla circolare), “il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.

Tutto molto corretto, il limite del costo sostenuto è sempre stato il riferimento, ad esempio, per la cumulabilità di bonus investimenti in beni strumentali, bonus mezzogiorno e legge Sabatini, peccato che la circolare abbia interpretato tale norma nel senso di imporre l’assenza di “duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”.

Tale interpretazione è poi confluita nelle recenti agevolazioni Simest previste per l’internazionalizzazione delle imprese, la quale nelle FAQ, alla domanda se sia possibile cumulare i finanziamenti agevolati rientranti nel PNRR con altre forme di agevolazioni, risponde nel seguente modo:
La Delibera Quadro e la Circolari escludono la finanziabilità di spese oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come ad esempio le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi) e impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento” (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi), fattispecie ulteriormente definita dalla Circolare MEF n. 21/2021 e dal relativo allegato tecnico.”

L’interpretazione che sembra trasparire dalla lettura della norma europea è quindi quella di vietare qualsiasi cumulo in assoluto, non considerando che basterebbe leggere con maggiore attenzione il regolamento europeo per capire che esso dispone al contrario una limitazione di carattere relativo, ossia il mancato superamento del costo.

Si auspica che possa emergere un’interpretazione differente, in quanto una limitazione di tale genere avrà un impatto limitante soprattutto sulle regioni meridionali, le cui imprese potendo scegliere tra il bonus mezzogiorno che consente di portare immediatamente in compensazione fino al 45% del costo dell’investimento e il bonus investimenti in beni strumentali 4.0 che consente di portare in compensazione il 50% del costo ma in tre anni, sceglieranno ovviamente la prima tipologia di agevolazione, arrecando una battuta d’arresto notevole alla transizione tecnologica tanto auspicata per tutta la penisola.

( Articolo di Mattia Gigliotti pubblicato su “Fiscal Focus” )

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