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Cessioni del credito: novità con decorrenza diversificata

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In tema di cessione del credito erano due delle principali modifiche attese, necessarie per ammorbidire i cordoni tesi dal DL Anti-frodi.

Se siano state frutto di una svista o di una espressa volontà non è dato saperlo, l’importante che sia arrivati, nell’ambito della manovra finanziaria, i chiarimenti da parte del Legislatore. Gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio del Senato sull’asseverazione della congruità dei prezzi e la detraibilità per le spese sostenute per attestazione tecnica e il visto di conformità sgombrano definitivamente il campo dalle naturali disparità di trattamento che ne sarebbero conseguite con il vecchio dato normativo.


Con la Circolare 16/E del 2021 l’Amministrazione Finanziaria, seguendo l’interpretazione letterale della norma, aveva chiarito che per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa sostenuta doveva essere resa secondo i criteri previsti, in via residuale, dall’articolo 119, comma 13-bis, del Decreto Rilancio. Per tali interventi, secondo il senso espresso dalla circolare, all’asseveratore sarebbe stato inibito il prezzario Dei, letteralmente previsto solo dall’Allegato A del D.M. 6 agosto 2020 per gli interventi di efficientamento energetico, a favore dei prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, dei listini ufficiali o dei listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, dei prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.


La sottile interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria stravolse il lavoro di numerosi professionisti, ovvero tutti coloro che, anche ai fini del Superbonus, avevano rilasciano un’asseverazione sulla congruità dei prezzi sulla base del prezzario, successivamente ritenuto sbagliato da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Questione che avrebbe potuto mettere in discussione l’intera spettanza del beneficio.


Oggi, con l’approvazione dell’emendamento 9.194, il problema viene meno. Con una norma di interpretazione autentica il Legislatore, modificando l’articolo 119, comma 13-bis, del DL Rilancio, chiarisce che i prezzari individuati dal comma 13, lettera a) del predetto articolo 119, compreso il prezzario DEI, devono intendersi applicabili con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del DL n. 63 del 2013 (sisma-bonus), all’articolo 1, commi 219-223, della Legge n. 160 del 2019 (bonus facciate) e all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR (recupero edilizio).



Il particolare tenore assunto dal Legislatore rende la modifica legislativa, di per sé, un’interpretazione autentica. Chiarendo la portata della disposizione sulla quale interviene, la novella legislativa supera il contenuto della Circolare 16/E del 2021 e rende valide tutte quelle asseverazioni della congruità dei prezzi, rilasciate per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, per le quali in un primo momento, ritenendolo equiparabile, si era utilizzato il prezzario DEI. La nuova norma intepretativa sui prezzari risolve il problema all’origine, data la legittimità di un intervento legislativo, come quello di specie, che attribuisce forza retroattiva a una norma di sistema per rimediare ad un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate divergente rispetto alla linea giudicata più opportuna dal Legislatore (Corte Costituzionale n. 158/2020).


Discorso lineare, ma meno favorevole per il contribuente, è quello relativo al riconoscimento della detraibilità degli oneri sostenuti per gli adempimenti previsti dall’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio. Nell’introdurre l’asseverazione della congruità dei prezzi e la necessità di apporre il visto di conformità, anche per i bonus minori, le misure anti-frode avevano omesso di prevedere espressamente la detraibilità dei relativi onorari. Dimenticanza costata cara a tutti quei contribuenti che abbiano già sostenuto tali spese. Con un emendamento approvato in Commissione Bilancio del Senato viene espressamente estesa la detraibilità alle spese relative al rilascio del visto di conformità, alle attestazioni e asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni spettanti in relazione agli interventi eseguiti. Questo significa che dal 1° gennaio 2022 le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio saranno detraibili secondo la stessa percentuale prevista dalla detrazione oggetto di verifica.


In questo caso, purtroppo, si tratta una modifica che riguarderà esclusivamente il futuro. A differenza di quanto fatto sui prezzari, in tema di detraibilità il Legislatore non fornisce una norma di interpretazione autentica, ma si limita a prevedere la detraibilità. Introducendo la lettera c) al comma 1-ter dell’articolo 121, la modifica, che peserà sulle casse dello Stato, non può che riguardare il futuro, ovvero le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022. Un motivo in più per attendere qualche giorno e fatturare con il nuovo anno. Tali oneri, anche se relativi a visti di conformità su detrazioni maturate nel 2021, saranno detraibili dal contribuente.

( Articolo di Paolo Iaccarino pubblicato su “Fiscal Focus“)

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