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Bonus ordinari: obbligo di visto e attestazione di congruità per le cessioni delle rate residue

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Il D.L. Antifrode, tra le novità normative introdotte, ha previsto l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese anche per i Bonus edilizi diversi dal Superbonus.

Relativamente al suddetto obbligo, di recente, l’Agenzia delle Entrate ha specificato la circostanza che riguardo alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, l’obbligo del visto di conformità e della attestazione della congruità delle spese si applica agli accordi di cessione perfezionati a decorrere dal 12 novembre 2021.

Tale precisazione è affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.16/E del 29.11.2021, all’interno del capitolo inerente la “Cessione delle rate residue di detrazione non fruite”, redatta appositamente a seguito delle novità introdotte con il D.L. Antifrodi.


Peraltro, alla luce delle modifiche normative apportate con il succitato D.L. Antifrodi, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto, altresì, attraverso il Provvedimento n. 312528 del 12.11.2021 ad approvare, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito, relativamente ai Bonus edilizi diversi dal Superbonus.


Inutile ricordare che la comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d’imposta deve essere trasmessa non soltanto per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari ma anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni.


In riferimento ai suddetti interventi, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione dovrà essere trasmessa rispettando i seguenti termini di scadenza:

  • entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
  • in caso di cessione delle rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinatorio di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Inoltre, come più sopra specificato le comunicazioni relative alle rate di detrazione residue non fruite, saranno soggette al nuovo obbligo del visto di conformità e attestazione della congruità delle spese, se l’accordo di cessione si è perfezionato dal 12.11.2021, ovvero dalla data di entrata in vigore del D.L. Antifrode.

Posto ciò, si evidenzia la circostanza che, per quanto concerne le modalità di trasmissione, la comunicazione di cessione del credito, relativa alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 e 2021, per gli interventi effettuati sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni degli edifici, dovrà essere trasmessa:

  • esclusivamente dal soggetto abilitato che rilascia il visto di conformità;
  • attraverso il servizio web reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata, ovvero, tramite i canali telematici dell’Agenzia.

( Articolo di Giuseppe Avanzato pubblicato su “Fiscal Focus”)


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