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Acquisto di mascherine protettive: quando è possibile detrarre le spese

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Le spese per l’acquisto di mascherine protettive classificate, in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai provvedimenti del Ministero della Salute o che rispettano i requisiti di marcatura CE, sono detraibili, ai fini IRPEF, nella misura del 19%.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, che contiene una serie di risposte ad alcuni quesiti sulle disposizioni dettate dal decreto Cura Italia e dal decreto Liquidità. Un ulteriore chiarimento riguarda le modalità di applicazione della detrazione fiscale delle erogazioni liberali effettuate per l’emergenza Covid-19. Arriva un nuovo blocco di chiarimenti sulle disposizioni fiscali contenute nel D.L. n. 18/2020 – decreto Cura Italia e nel D.L. n. 23/2020 – decreto Liquidità A fornirli ci pensa l’Agenzia delle Entrate con la circolare 6 maggio 2020, n. 11/E che fa seguito ad altre precedenti documenti di prassi e, come alcune di esse, sceglie la forma di risposta a quesiti.

Tra le tante risposte, meritano di essere segnalate due che riguardano la detrazione:
➢ delle spese relative all’acquisto di mascherine protettive;
➢ delle erogazioni liberali per combattere l’emergenza da coronavirus.

Sulle mascherine l’attenzione è molto alta in quanto, per le note vicende legate all’epidemia in corso, il loro uso viene fortemente raccomandato (se non imposto) specie in luoghi frequentati. E a riprova dell’interesse che riveste la materia, il Governo ha deciso di imporre il prezzo di vendita pari a 50 centesimi di euro (oltre IVA). Pertanto, poiché si tratterà di un bene di largo consumo nei prossimi mesi, vale la pena di approfondire quali caratteristiche tali mascherine debbano avere al fine di permettere la detrazione del 19% ai fini IRPEF.

Per quali mascherine si ha diritto alle detrazioni fiscali L’art. 15 TUIR prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF le spese sanitarie, nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro. Nella definizione di spese sanitarie non rientrano solo le prestazioni sanitarie ma anche tanti altri tipi di spese tra cui l’acquisto di medicinali e l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici.

Il criterio generale per poter individuare con esattezza le spese sanitarie detraibili è quello di rifarsi ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l’elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche (in particolare, l’elenco dei “dispositivi medici” è pubblicato sul sito del Ministero della Salute). L’Agenzia ricorda che per agevolare l’individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, in allegato alla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, è stato pubblicato l’elenco (comunque non esaustivo), fornito dal Ministero della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.

Ed è questo il punto da cui partire per capire se l’acquisto delle mascherine è detraibile o meno. In pratica, secondo l’Agenzia, non c’è un criterio univoco per stabilire se l’acquisto di una mascherina è o meno detraibile, ma piuttosto occorre verificare che quella mascherina rientri o meno tra i “dispositivi medici” ammessi all’agevolazione fiscale, considerando anche che, essendo in corso un’emergenza sanitaria, è possibile che non tutti i prodotti in commercio possano soddisfare i requisiti di legge per essere considerati “dispositivi medici”.

Come applicare la detrazione fiscale

A questo punto la domanda è d’obbligo: come fare per verificare ciò? Un primo aspetto da valutare è l’indicazione riportata sul documento fiscale (scontrino o fattura). L’Agenzia ricorda che, come ormai da prassi consolidata (tra gli altri si rimanda alla circolare 31 maggio 2019, n. 13/E), in esso deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”. Fondamentale risulta, quindi, il dato relativo alla natura del prodotto acquistato.

A tale proposito, la natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante la codifica AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria. In presenza di questo codice, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Diverso è, invece, il discorso nel caso in cui non sia riportata tale codifica. In tale ipotesi:
➢ per i dispositivi medici compresi nell’elenco della circolare n. 20/E/2011, è
necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE;
➢ per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, occorre che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (si confrontino le direttive europee n. 93/42/CEE, n. 90/385/CEE e n. 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).

Resta inteso che il soggetto che vende il dispositivo medico può farsi carico dell’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E/2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento.

In questo caso, il contribuente non è tenuto a conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato. In definitiva, la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate è che se le mascherine protettive sono classificate, in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettano i requisiti di marcatura CE, le relative spese di acquisto sono detraibili.

Erogazioni liberali per la lotta al Coronavirus

Un altro interessante chiarimento riguarda gli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni per le erogazioni liberali in denaro effettuate per l’emergenza Covid-19, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, è stato chiarito che per documentare la spesa è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta (in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata) deve risultare:

➢ il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale;
➢ il carattere di liberalità del pagamento;
➢ che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Comunque, è sufficiente che dalle ricevute del versamento o dall’estratto conto risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Le stesse regole sono valide anche in caso di utilizzo di piattaforme di crowdfunding.

( Articolo di Saverio Cinieri pubblicato su IpsoaInform@mail)

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