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Chiarimenti sul regime speciale per i lavoratori impatriati

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L’Agenzia delle entrate chiarisce l’ambito di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati, in caso di rientro a seguito di distacco all’estero; tale regime può essere applicato a condizione che la nuova attività lavorativa in Italia non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa presso il datore di lavoro e sempre sussistendo tutti gli altri requisiti stabiliti dalla norma.

È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015).

È applicabile quando sussistono due presupposti:

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Novità

Con la risposta n. 42 del 18 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Il quesito

Il soggetto istante, cittadino italiano, laureato, pone un quesito all’Agenzia delle entrate; in particolare evidenzia che dopo aver lavorato dal 2013 al 14 febbraio 2016 alle dipendenze di una società italiana, con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 15 febbraio 2016, veniva distaccato presso una società del gruppo internazionale, con sede nella Repubblica Popolare Cinese – RPC, in virtù di contratto di lavoro locale, regolamentato dalla legislazione del Paese estero.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il soggetto istante dichiara che verrà assuntonuovamente” dalla medesima società italiana, con contratto a tempo indeterminato.

In particolare dichiara di essersi iscritto all’AIRE nel giugno 2016 (ove risulta tutt’ora iscritto) e che per il periodo trascorso nella RPC vi concentrava il proprio centro degli interessi personali ed economici insieme alla moglie.

Il quesito è finalizzato a sapere se possa usufruire del regime speciale dei lavoratori impatriati (ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015), a decorrere dal periodo di imposta 2021.

La risposta delle Entrate

Con riferimento, in particolare, ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all’estero, la recente circolare n. 33/E/2020 (par. 7.1) precisa, tra l’altro, che non spetta il beneficio fiscale in esame nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.

Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

Al riguardo, le Entrate precisano che l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.

Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.

In cosa consiste

Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame.

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle entrate ritiene che il soggetto istante potrebbe fruire del regime agevolato di cui all’art. 16 in commento, a decorrere dall’anno di imposta 2021 solo nell’ipotesi in cui la “nuova” attività lavorativa non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa, sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla norma in esame.

Cosa prevede la Legge di bilancio 2021

La Legge di bilancio 2021 consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei c.d. lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati.

Essi possono optare per l’estensione per cinque periodi d’imposta del predetto regime di favore, alle condizioni di legge, previo versamento di un importo pari al 10 o al 5% dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Si chiarisce che tali norme non si applicano agli sportivi professionisti.

Altri soggetti interessati

Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Procedure

Per beneficiare del regime fiscale agevolato:

– i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente), la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti (art. 44 del D.L. n. 78/2010 “regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”, Legge n. 238/2010 “incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”, art. 24-bis del T.U.I.R. “regime opzionale per i neo residenti”).

Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi;

i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti. Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

Requisiti soggettivi

Per fruire del trattamento agevolato (di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015) è necessario che il lavoratore:

a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R.;

b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Cos’è l’AIRE

L’AIRE è stata istituita con la Legge n. 470/1988 e regolamentata dal D.P.R. n. 323/1989.

Iscrivendosi all’AIRE si può usufruire di alcuni servizi forniti direttamente dal Consolato italiano all’estero. Per esempio, il rilascio di certificati anagrafici e di residenza, il rinnovo del passaporto, il rinnovo della patente di guida per chi risiede in Paesi extraeuropei, eccetera. Inoltre, come è noto, chi è iscritto all’Aire può esercitare il diritto di voto per corrispondenza, tramite il Consolato competente.

Di contro, l’iscrizione all’AIRE implica la perdita del diritto all’assistenza sanitaria di base in Italia (è garantita solo l’assistenza sanitaria urgente).

L’AIRE (“Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero”) contiene i dati dei cittadini che risiedono all’estero per un periodo di tempo superiore a 12 mesi o, per i quali, è stata accertata d’ufficio tale residenza.

Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un Comune italiano all’estero (anche se in un Paese dell’Unione Europea), entro 90 giorni dal trasferimento della residenza deve iscriversi all’AIRE presso l’Ufficio consolare competente per territorio.

Con l’iscrizione all’AIRE, che è gratuita, si viene cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

Requisiti oggettivi

Con riferimento all’ambito oggettivo, sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i redditi di lavoro autonomo, che derivano dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53 del T.U.I.R., svolte sia in forma individuale che associata (per esempio, nella forma dell’associazione professionale), prodotti nel territorio dello Stato.

Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto crescita 2019 (D.L. n. 34/2019), il regime speciale “si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti (identificati dal comma 1 o dal comma 2) che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”.

( Articolo di Federico Gavioli pubblicato su “Ipsoa Inform@Mail” )

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