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Decreto Crescita

Banca dati delle strutture ricettive accessibile al fisco

Modificata la disciplina riguardante la creazione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Ora, per le esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all’Amministrazione Finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

Incentivi alla digital transformation: domande dal 15 dicembre

A partire dalle ore 12.00 del 15.12.2020 potranno essere presentate le domande di accesso alle agevolazioni digital tranformation, concesse mediante una procedura valutativa a sportello sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione.

Innovare attraverso la valorizzazione della proprietà intellettuale

Partono i nuovi incentivi per finanziare brevetti, marchi e disegni industriali e rendere più competitive pmi, università e centri di ricerca.

Cedolare secca: le novità del Decreto crescita

Il D.L. 34/2019, anche noto come “Decreto crescita”, è stato recentemente convertito dalla L. 58/2019 e reca, tra le tante, numerose novità relativamente al mondo delle locazioni immobiliari, tra cui anche alcuni cambiamenti relativamente al sistema sanzionatorio applicabile in tema di c.d. “cedolare secca” sugli affitti. Sul punto, in relazione all’imposta sostitutiva sui canoni di locazione abitativa – meglio nota come “cedolare secca” – l’articolo 3-bis del provvedimento in esame dispone l’abrogazione delle sanzioni previste in relazione all’obbligo della comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca, disposte dall’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 23/2011. La “proroga”, da non confondersi con il rinnovo annuale del contratto di locazione, rappresenta il “prolungamento” del contratto, una volta che sia spirato il suo primo periodo temporale minimo obbligatorio. Tale periodo iniziale è variabile in base alla tipologia di locazione stipulata, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, la quale prevede diverse durate minime predefinite: ad esempio, i primi 4 anni nelle locazioni abitative a canone libero oppure i primi 3 anni nelle locazioni abitative a canone concordato oppure ancora i primi 6 anni nelle locazione commerciali. Si pensi ad un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo 4+4, con decorrenza dal 1° aprile 2018: in questo caso il primo periodo temporale minimo obbligatorio è il quadriennio che va dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2022. Nel caso di proroga del contratto per un ulteriore quadriennio, sarà necessario comunicare all’Amministrazione finanziaria il “prolungamento” dello stesso relativamente al successivo periodo che va dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2026, nonostante tale prosecuzione avvenga il più delle volte tacitamente e automaticamente tra le parti del contratto (si pensi, ad esempio, alla proroga automatica del contratto che avviene a seguito della mancata disdetta inviata dal locatore nei termini di legge). L’obbligo di comunicare la proroga è contenuto nell’articolo 17, comma 1, D.P.R. 131/1986 in base al quale “(…) entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso (…)”. Peraltro va evidenziato che la disposizione da ultimo citata non è stata oggetto di alcuna modifica; formalmente, infatti, risulta ancora obbligatoria la comunicazione della proroga della locazione all’Agenzia delle Entrate, sia per i contratti in regime ordinario che per quelli in cedolare secca. Tuttavia, per i soli contratti in cedolare secca, il Decreto crescita ha abrogato la norma che prevedeva l’applicazione di una sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga all’Amministrazione finanziaria entro i 30 giorni dal verificarsi dell’evento (sanzione che era pari a euro 100 e che era ridotta a euro 50 se la comunicazione veniva presentata con ritardo non superiore a 30 giorni). Come chiarito nel dossier del Servizio Studi del Senato che ha illustrato le novità del D.L. 34/2019, l’obbligo di comunicazione della proroga per i contratti in cedolare secca risulta dunque implicitamente e sostanzialmente soppresso, atteso che esso non è più sanzionato e non comporta la perdita del regime sostitutivo. Con riguardo a quest’ultimo aspetto va infatti ricordato che la mancata comunicazione della proroga della locazione in regime di cedolare secca non comporta la revoca del regime sostitutivo del 21% (o del 10%, ove applicabile), purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente (ad esempio, pagando la cedolare secca alle relative scadenze e compilando il relativo quadro del modello Redditi). È opportuno ricordare che tale regola era vigente già antecedentemente alle disposizioni del Decreto crescita, essendo stata introdotta con l’articolo 7-quater, comma 24, D.L. 193/2016, convertito con L. 225/2016 (sul punto si vedano anche i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 115/E/2017). Con l’intervento operato dall’articolo 3-bis D.L. 34/2019 viene inoltre soppressa anche la sanzione relativa alla mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca. Su questo punto occorre tuttavia fare qualche riflessione in più, dal momento che la mancata comunicazione della risoluzione anticipata del contratto di locazione – da un lato – non determinerebbe conseguenze in termini sanzionatori ma – sotto altro profilo – rischierebbe di creare qualche problematica in capo al locatore; infatti, a seguito della mancata registrazione della risoluzione del contratto, quest’ultimo risulterebbe ancora in essere in capo al locatore (pur se solo formalmente), con conseguente presunzione di percezione dei relativi canoni di locazione. La registrazione della risoluzione, invece, avrebbe l’effetto di comunicare all’Amministrazione finanziaria la cessazione del contratto e la conseguente cessazione anche dell’obbligo dichiarativo del canone ai fini delle imposte sui redditi, evitando così un sicuro accertamento fiscale per omessa dichiarazione di tutto o parte del reddito fondiario. Infine, vale la pena osservare che la soppressione delle sanzioni in questione trova applicazione non solo relativamente alle locazioni abitative in regime di cedolare secca ma anche nei confronti della c.d. “cedolare secca commerciale”, stante il richiamo operato dall’articolo 1, comma 59, L. 145/2018 (c.d. “Legge di Stabilità 2019”) alle disposizioni di cui all’articolo 3 D.Lgs. 23/2011. In ultimo si evidenzia che la cancellazione del regime sanzionatorio analizzato nel presente contributo dovrebbe avere efficacia retroattiva, in conformità al principio del favor rei, e – dunque – non solo per le violazioni commesse a partire dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto crescita, con la quale è stato inserito l’articolo 3bis sopra esaminato). ( Articolo di Cristoforo Florio pubblicato su “Euroconference News” )

Proroga dei versamenti al 30 settembre: ammessi anche i forfettari

La proroga dei versamenti al 30 settembre prevista dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), convertito in L. 58/2019, ha creato non poca confusione tra i contribuenti, e l’Agenzia delle entrate ha ritenuto necessario intervenire per fornire i necessari chiarimenti sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione con la risoluzione 64/E/2019. Con il richiamato chiarimento di prassi è stato innanzitutto ricordato che il Decreto crescita, così come risultante all’esito dell’iter di conversione, prevede la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, e, quindi, per tutti i contribuenti che, contestualmente: • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività (prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa); • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. La risoluzione procede precisando quindi che, “ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018: • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014; • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011; • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; • dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa”. Giova a tal proposito ricordare che gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi, dell’agricoltura e delle attività professionali sono stati approvati con il D.M. 23.03.2018 e il D.M. 28.12.2018. I decreti appena richiamati rappresentano quindi la “bussola” che deve guidare il contribuente nell’individuazione delle attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli Isa, e con riferimento alle quali, quindi, è possibile beneficiare della proroga dei versamenti al 30 settembre. ( Articolo di Lucia Recchioni pubblicato su “Euroconference News” )

Decreto Crescita in pillole

Esaminiamo le novità di maggior rilevanza fiscale introdotte dal Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30.04.2019 e in vigore dal 1.05.2019. 1. Reintroduzione dei super ammortamenti: i super ammortamenti, non prorogati dalla legge di Bilancio 2019, trovano ingresso con il Decreto Crescita ma solo per i beni materiali strumentali nuovi (escluso il parco veicoli) acquistati dal 1.04.2019 al 31.12.2019 (o 30.06.2020 se con acconti del 20% e ordine accettato entro il 31.12.2019) e con una maggiorazione del costo di acquisizione del 30%. Rimane, però, un “vuoto” per il periodo 1.01-31.03.2019. 2. Mini-Ires: la complessa disciplina della Mini-Ires introdotta dalla legge di Bilancio 2019 è stata radicalmente revisionata dal decreto. A regime, l’aliquota Ires dal 2022 scenderà al 20,50%; tuttavia, la riduzione non riguarderà l’intero imponibile, ma solo una quota, ossia gli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli utili stessi (utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili). 3. Maggiorazione della deducibilità Imu dalle imposte sui redditi: la percentuale di deducibilità è progressivamente aumentata, con aliquota pari a: – 20% per il 2018; – 50% per il 2019; – 60% per il 2020; – 60% per il 2021; – 70% dal 2022. 4. Modifiche al regime dei forfettari: è modificato soltanto il regime delle ritenute, che i forfettari dovranno trattenere sui redditi da lavoro dipendente e assimilato dei propri lavoratori dipendenti. Nulla cambia, quindi, se il soggetto non ha in essere contratti di lavoro, poiché non è tenuto a operare le ritenute alla fonte su altre tipologie di redditi né a subirle. 5. Incentivi per la valorizzazione edilizia: per il rinnovo edilizio con caratteristiche energetiche e sismiche all’avanguardia sono ridotte l’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 200 ciascuna (€ 600 complessivamente). L’agevolazione si applica dal 1.05.2019 al 31.12.2021 ai trasferimenti in favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a condizione che demoliscano e ricostruiscano gli immobili acquistati entro i successivi 10 anni, a norma antisismica e in classe A o B. È previsto che, qualora non si verifichino le condizioni dell’agevolazione, queste imposte dovranno essere versate nella misura ordinaria, con applicazione di una sanzione pari al 30% delle imposte, oltre interessi di mora. 6. Fatturazione elettronica per la Repubblica di San Marino: è introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica anche per gli scambi commerciali tra San Marino e Italia, al fine di eliminare l’attuale sistema cartaceo di fatturazione in quadruplice copia e semplificare i rapporti tra i due Stati. 7. Estensione della rottamazione-ter a Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni: anche gli enti territoriali possono applicare la definizione agevolata, azzerando le sanzioni per le entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017. Per applicare la norma, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Crescita, gli enti dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale la decisione di adottare la definizione agevolata ed entro 60 giorni (sempre dalla pubblicazione) stabilire, con propri atti, la disciplina stessa, seppure con alcuni vincoli legati alla rottamazione-ter “originaria”. (Articolo di Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti – )

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